Riceviamo e pubblichiamo il contributo di Marcoflavio Cappuccio
Introduzione: il carcere come dispositivo di classe
Il sistema penale contemporaneo non può essere compreso se non come dispositivo di disciplinamento sociale. Lontano dall’essere un apparato neutro di accertamento della verità, il carcere si configura oggi come lo strumento centrale per la gestione delle “eccedenze produttive”, delle marginalità e delle classi subalterne. Attraverso quello che viene definito “populismo penale moderno”, si assiste a una recrudescenza di istanze autoritarie che affondano le radici nell’autoritarismo giudiziario del primo Novecento. In quel contesto, la presunta “neutralità tecnica” dei giuristi si rivelò un fanatismo tecnicista capace di avallare le peggiori discriminazioni dei regimi nazifascisti, sostituendo alle garanzie processuali l’offensiva ideologica del “magistrato in uniforme”.
1. Dal diritto del fatto al diritto del nemico
L’attuale deriva del sistema riflette una traslazione pericolosa: dal diritto penale del fatto al diritto penale della persona. In questa cornice, l’imputato subisce un processo di reificazione, venendo degradato a “nemico della comunità”. Se il diritto nazionalsocialista poggiava sul concetto ideologico di gesundes Volksempfinden (“sano sentimento popolare”) per purificare la nazione dallo “straniero”, il populismo penale odierno utilizza allo stesso modo il processo come strumento di espulsione sociale.
L’analisi statistica contemporanea sulla composizione carceraria conferma un’evidente asimmetria: mentre gli istituti detentivi traboccano di indigenti e immigrati, i reati dei “colletti bianchi” — dalla corruzione al falso in bilancio, dallo sfruttamento fino agli illeciti ambientali — godono d’immunità strutturale. La recente abrogazione dell’abuso d’ufficio (2024) e la depenalizzazione di fatto di condotte economiche attraverso soglie di punibilità dimostrano come la libertà sia divenuta una variabile dipendente dalle possibilità finanziarie. Parallelamente, le “Leggi Sicurezza” trasformano il conflitto sociale in reato, elevando a reato penale condotte come il blocco stradale, storicamente espressione della protesta dei lavoratori.
2. La dialettica del garantismo: fra forma e sostanza
In questo scenario, le tesi di Luigi Ferrajoli espresse nel suo libro appaiono imprescindibili: al “diritto sociale massimo deve corrispondere il diritto penale minimo”. La sicurezza non si persegue con l’espansione della potestà punitiva, ma attraverso un ecosistema sociale integrato dove i diritti fondamentali siano garantiti. Ferrajoli propone un neopositivismo giuridico che intreccia diritto, economia e sociologia, concependo la pena come extrema ratio.
Il garantismo, dunque, non è un mero formalismo procedurale, ma il limite posto all’arbitrarietà del potere contro il singolo. Tuttavia, in una società divisa in classi, l’astrattezza della norma rischia di celare la forza di chi detiene i mezzi di produzione. Se l’Articolo 111 della Costituzione sancisce la “parità delle armi”, la realtà materiale smentisce tale principio: un miliardario e un senzatetto non affrontano il processo con gli stessi strumenti. Il tempo stesso della giustizia diventa una risorsa strategica: dilatazione dei termini per chi può permettersela, marginalizzazione e custodia cautelare per chi è privo di risorse.
3. Verso l’estinzione del diritto penale
La sfida lanciata da Ferrajoli non è utopica, ma finalizzata a un “diritto transitorio” che funga da ponte verso il superamento del sistema carcerario. Il carcere, luogo della disuguaglianza massima, deve cedere il passo a una visione in cui la pena non sia “pareggio di conti” tra debitore e creditore, ma uno strumento minimizzato di prevenzione nel rispetto della dignità umana.
La rifondazione del garantismo richiede di liberare il diritto dall’angusto orizzonte del normativismo kelseniano. Quanto più le cause strutturali della devianza vengono rimosse attraverso la giustizia sociale, tanto più il diritto penale diviene superfluo. L’obiettivo ultimo è il passaggio dal diritto punitivo a quello che Eligio Resta definisce “diritto fraterno”: un sistema basato sulla libera cooperazione e sulla reciprocità, realizzabile solo con un “diritto di transizione”.
Conclusione: La libertà di movimento come paradigma
In ultima analisi, la crisi del diritto penale è una crisi della libertà. È paradossale che in un mondo in cui le merci godono di una circolazione pressoché totale, le persone siano soggette a vincoli e segregazioni crescenti. Un diritto penale autenticamente garantista deve dunque porsi come progetto di estinzione, agendo prioritariamente sulla struttura materiale della società per eliminare le asimmetrie di classe che rendono il carcere l’equivalente giuridico della massimizzazione del profitto.
Un progetto che si può realizzare soltanto nel superamento del sistema capitalistico e del diritto ad esso funzionale.
