Riceviamo e pubblichiamo il contributo di Marcoflavio Cappuccio
Procede a passo galoppante la strategia del Governo Meloni di ridefinizione dell’assetto e dei poteri degli organi costituzionali, con l’obiettivo evidente di ridurre i controlli e ampliare le zone di impunità per chi esercita potere politico e amministrativo.
Dopo la riforma della giustizia ordinaria, che sancisce la separazione a compartimenti stagni tra magistratura requirente e giudicante, il Governo ha ora incassato l’ok definitivo del Senato al DDL AS 1457, che modifica in profondità funzioni, poteri di controllo e capacità sanzionatoria della Corte dei Conti, uno degli ultimi presìdi costituzionali di vigilanza sulla spesa pubblica.
COSA PREVEDE LA RIFORMA
1. Scudo erariale permanente
Già introdotto in via emergenziale dai governi Conte I e Conte II e prorogato fino al 2025, lo scudo per il danno erariale – vero core dell’intera riforma – diventa ora strutturale e permanente.
Il risarcimento per danno erariale, in assenza di dolo o di arricchimento ingiusto, viene limitato al 30% del danno accertato, con un tetto massimo pari a due annualità di retribuzione lorda del dipendente. Restano integralmente punibili solo i comportamenti per cui sia possibile dimostrare il dolo o la colpa, restringendo drasticamente l’area della responsabilità effettiva.
2. Colpa grave fortemente ridimensionata
La colpa grave viene circoscritta a casi eccezionali: dichiarazioni palesemente errate, violazioni manifeste di legge o falsa rappresentazione dei fatti. Una definizione talmente restrittiva ed interpretabile (su quali parametri giuridici si potrà definire “palesemente” o “manifestatamente” un fatto illecito rispetto ad altri casi simili?) da rendere la sua applicazione residuale.
In questo quadro, agli amministratori pubblici viene richiesto di stipulare polizze assicurative private a copertura delle eventuali responsabilità, trasformando di fatto il danno alla collettività in un rischio finanziario, non solo preventivamente neutralizzato, ma su cui sarà persino possibile farne speculazione di borsa.
3. Controlli “a chiamata” e silenzio-assenso
I controlli della Corte dei Conti diventano facoltativi. Sarà l’amministratore stesso a decidere se sottoporre un atto a controllo preventivo oppure procedere direttamente alla sua adozione, giocando d’anticipo.
Qualora venga richiesto il controllo, la Corte avrà 30 giorni di tempo per pronunciarsi, prorogabili a 90 giorni per i progetti legati al PNRR. Trascorso questo termine, l’atto si considera automaticamente legittimo attraverso il meccanismo del silenzio-assenso — lo stesso già utilizzato in passato per dirottare il TFR dei lavoratori verso fondi pensione privati contro la loro volontà.
Non solo: l’amministratore, chiedendo un parere preventivo alla Corte, una volta ottenutonon potrà più essere chiamato a rispondere per colpa grave, venendo di fatto esonerato da ogni responsabilità futura.
4. Separazione delle carriere anche nella Corte dei Conti
In linea con la riforma della giustizia ordinaria, anche nella Corte dei Conti viene formalizzata la separazione netta tra magistratura requirente e giudicante.
Contestualmente, si rafforzano i poteri del Procuratore Generale sui procuratori regionali e si prevede l’accorpamento delle sezioni regionali e centrali, con l’obiettivo dichiarato di uniformare i giudizi, ma con l’effetto concreto di accentrare potere e porre sotto controllo dell’esecutivo i territori.
MANI LIBERE PER I POTENTI
Questa riforma non può essere compresa se isolata dal disegno complessivo del Governo Meloni di ridimensionamento della magistratura e di subordinazione dei controlli al potere politico. Analizzarla come un mero intervento tecnico significherebbe non capirne la direzione strategica.
Non è un caso che il provvedimento arrivi subito dopo lo stop della Corte dei Conti al progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. La riforma risponde alle esigenze di gruppi economici e centri di potere che chiedono amministratori “liberi di agire”, protetti da una cornice normativa che garantisca impunità preventiva.
Lo scudo erariale va letto insieme a un altro tassello fondamentale: l’abolizione del reato di abuso d’ufficio (ex art. 323 c.p.), che puniva i pubblici ufficiali responsabili di vantaggi indebiti o danni all’erario e alla collettività.
La combinazione di queste due riforme – Corte dei Conti e codice penale – produce un vuoto di responsabilità senza precedenti e che forse risale soltanto al periodo fascista. Chi utilizzerà le proprie funzioni nella Pubblica Amministrazione per favorire interessi privati o illeciti potrà farlo senza reali conseguenze, purché le carte risultino formalmente “in ordine”; la procedura dev’essere “clean”, come dicono gli americani.
In concreto, assegnare incarichi ad personam o appalti ad “amici di amici” diventa un’operazione a rischio quasi nullo: nel peggiore dei casi, si pagherà solo il 30% del danno, e comunque non oltre due anni di stipendio lordo, peraltro coperti da assicurazioni private.
E CHI PAGA L’ALTRO 70%?
Anche laddove i magistrati contabili, in una vera e propria corsa contro il tempo, riuscissero a dimostrare il danno erariale, l’amministratore responsabile risponderà solo per una quota minoritaria. Il restante 70% dovrà essere recuperato altrove.
In un sistema vincolato dal pareggio di bilancio costituzionalizzato e dal Patto di stabilità, quel costo verrà inevitabilmente scaricato sul gettito fiscale e sui servizi pubblici. In altre parole, a pagare saremo noi, chi lavora, attraverso tasse regionali e comunali, tagli a sanità, trasporti, scuola e assistenza sociale, con effetti che colpiranno in modo sproporzionato le amministrazioni più deboli e, come sempre nella storia d’Italia, il Mezzogiorno.
