di Giuliano Laccetti

Riassunto
La riforma della giustizia promossa dall’attuale governo viene interpretata come un intervento politico volto a ridisegnare il rapporto tra magistratura ed esecutivo, non a migliorare l’efficienza del sistema giudiziario. Attraverso il riferimento ai principi fondamentali della Costituzione, in particolare all’articolo 104, vengono esaminati i nodi centrali della riforma: la separazione delle carriere e l’istituzione di un’Alta Corte disciplinare. Il contributo evidenzia i rischi di un indebolimento dell’autonomia della magistratura e propone una lettura del referendum confermativo come forma di controllo diffuso di costituzionalità politica, strumento di garanzia democratica e partecipazione consapevole dei cittadini.

Parole chiave: Riforma della giustizia; Autonomia della magistratura; Separazione dei poteri; Referendum costituzionale; Controllo di costituzionalità politica; Stato di diritto.

Ogni riforma della giustizia in Italia si inscrive in un conflitto storico che attraversa la vita politica e istituzionale del Paese fin dall’Unità. La tensione tra il principio dell’uguaglianza davanti alla legge e la costante aspirazione del potere politico ed economico a sottrarsi al controllo giudiziario riemerge ciclicamente, assumendo forme diverse ma mantenendo una medesima sostanza. Anche la riforma della giustizia promossa dall’attuale governo si colloca pienamente in questa traiettoria. Non si tratta di un intervento meramente tecnico o organizzativo, bensì di una scelta politica di portata costituzionale, che incide direttamente sull’equilibrio tra i poteri dello Stato e sulla funzione stessa della giurisdizione.

Dietro la retorica della modernizzazione e dell’efficienza, riaffiora una logica antica: rendere la giustizia meno autonoma, più prevedibile, più controllabile da parte di chi governa e di chi detiene interessi economici rilevanti. Una logica che la storia repubblicana, e ancor prima quella liberale e autoritaria, conosce fin troppo bene. Non è un caso che ogni tentativo di ridimensionare l’indipendenza della magistratura venga accompagnato da una narrazione emergenziale sulla lentezza dei processi, utilizzata come grimaldello per giustificare interventi che colpiscono in realtà le garanzie istituzionali.

Il riferimento costituzionale è qui decisivo. L’articolo 104 della Costituzione afferma che «la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere». Non si tratta di una formula simbolica o di un retaggio corporativo, ma di uno dei pilastri dello Stato costituzionale. Come ha più volte sottolineato Massimo Villone nel dibattito pubblico, l’indipendenza della magistratura non tutela i magistrati in quanto tali, bensì i cittadini, garantendo che il giudizio non sia condizionato da interessi politici o economici. Indebolire questo principio significa alterare il funzionamento stesso della democrazia costituzionale. Una magistratura meno autonoma non solo espone a rischi la separazione dei poteri, ma riduce la fiducia dei cittadini nell’ordinamento, producendo effetti sistemici su legalità percepita, equità e credibilità delle istituzioni.

La riforma governativa viene presentata come risposta alla crisi di efficienza del sistema giudiziario. Tuttavia, essa interviene marginalmente — o per nulla — sulle vere cause strutturali dei ritardi: carenze di organico, insufficienza del personale amministrativo, inadeguatezza delle infrastrutture, una digitalizzazione spesso incompiuta. Come evidenziato ripetutamente dall’Associazione Nazionale Magistrati e da ampi settori dell’avvocatura, l’efficienza non si costruisce comprimendo l’autonomia, ma investendo nelle condizioni materiali della giurisdizione. La riforma, invece, agisce sugli assetti di potere.

Il primo nodo critico riguarda la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri e la conseguente istituzione di due Consigli superiori distinti. Formalmente presentata come una misura volta a rafforzare l’imparzialità del giudice, essa incide in realtà sull’unità della giurisdizione e modifica in modo sostanziale il ruolo del pubblico ministero, che l’attuale assetto costituzionale configura come magistrato soggetto soltanto alla legge. Nel dibattito pubblico, Villone ha ripetutamente osservato che la separazione delle carriere rischia di rendere il pubblico ministero più esposto a pressioni esterne, indebolendo l’autonomia dell’azione penale e alterando l’equilibrio disegnato dagli articoli 101, 107 e 112 della Costituzione. In termini pratici, la carriera del PM diventa misurabile in base ai risultati repressivi, piuttosto che alla correttezza processuale, e il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale —art. 112 Cost. —  rischia di trasformarsi da garanzia egualitaria in strumento selettivo.

Il secondo nodo è l’istituzione di una Alta Corte disciplinare per i magistrati. Presentata come innovazione contro le logiche correntizie, in realtà centralizza il potere disciplinare in un organo separato, potenzialmente più permeabile a pressioni politiche. L’effetto pratico può essere devastante: magistrati meno inclini a indagare su grandi interessi economici o su esponenti governativi per timore di procedimenti disciplinari. Non serve nemmeno una sanzione esplicita: basta l’ombra del controllo per orientare comportamenti e decisioni giudiziarie. Anche su questo punto, numerosi magistrati intervenuti nel dibattito pubblico — tra cui Ardita, Di Matteo, Gallo — hanno messo in guardia dal rischio che una forte centralizzazione del potere disciplinare produca un effetto di condizionamento indiretto sull’esercizio della funzione giurisdizionale, inducendo forme di autocensura soprattutto nei procedimenti che coinvolgono interessi politici ed economici rilevanti.

La riforma non accelera i processi né riduce l’arretrato, ma agisce sugli assetti di potere: riduce l’autonomia della magistratura e rende l’azione penale più prevedibile e meno disturbante per chi governa. Una giustizia formalmente più “ordinata” rischia di essere sostanzialmente più debole e meno indipendente, perseguendo la condanna più che la verità e l’equilibrio dei poteri più che l’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Ma la contrarietà alla riforma non è limitata alla magistratura. Un settore significativo dell’avvocatura ha preso posizione per il NO al referendum, evidenziando il rischio sistemico: «una giustizia più controllata non è una giustizia più giusta, ma una giustizia più debole verso i forti». Magistrati e avvocati hanno compreso che la separazione delle carriere e la centralizzazione del potere disciplinare rischiano di trasformare il PM in un funzionario più vicino all’esecutivo, e non in un garante dell’interesse pubblico. Non si tratta di corporativismo, ma di una lettura costituzionalmente orientata: si mette a rischio l’indipendenza dell’ordine giudiziario.

La storia offre esempi concreti della fragilità della magistratura quando soggetta al potere politico. Dall’Unità d’Italia, con scandali finanziari come quello della Banca Romana o la sostanziale impunità dei potenti durante gli anni del fascismo e del dopoguerra, fino agli attentati e agli omicidi di magistrati in Sicilia e Campania negli anni ’70 e ’80: la storia insegna che il controllo politico sulla giustizia produce impunità per chi detiene il potere e diffidenza nella popolazione.

In tutto questo si colloca il referendum confermativo, il cui significato va ben oltre la dimensione procedurale. La consultazione si svolgerà indipendentemente dall’esito della raccolta firme, ma proprio per questo la mobilitazione assume un valore politico e democratico decisivo. La raccolta delle firme non serve solo ad attivare un meccanismo istituzionale già previsto, bensì a costruire consapevolezza su una riforma complessa e costituzionalmente sensibile. Consentire ai cittadini di conoscere in dettaglio le modifiche proposte e i loro effetti potenziali significa stimolare un dibattito pubblico reale, diffuso e partecipativo.

Il referendum confermativo rappresenta una forma peculiare di controllo diffuso di costituzionalità politica. Se alla Corte costituzionale spetta il controllo giuridico sulle leggi ordinarie, al corpo elettorale spetta la verifica della legittimità sostanziale delle revisioni costituzionali. I cittadini sono chiamati a valutare se una riforma sia coerente con i principi fondamentali, con l’equilibrio dei poteri e con lo spirito della Costituzione. In questo senso, il referendum funziona come una seconda lettura popolare della Carta, che impedisce al potere politico di modificarne gli assetti fondamentali senza un consenso ampio e consapevole. È uno strumento che responsabilizza direttamente la cittadinanza e rafforza la dimensione educativa della democrazia costituzionale: chi partecipa non si limita a votare, ma acquisisce conoscenza, confronta argomenti diversi e contribuisce alla costruzione di un consenso informato.

La fase che precede il voto — la discussione pubblica, la raccolta firme, il confronto nei media e nei luoghi sociali — è parte integrante di questo controllo. È qui che la riforma esce dai circuiti tecnici e diventa materia di deliberazione collettiva. La sovranità popolare, richiamata dall’articolo 1 della Costituzione, non si esercita come impulso plebiscitario, ma come potere di garanzia: il popolo interviene non contro le istituzioni, bensì a tutela dell’equilibrio tra le istituzioni e della stabilità democratica. La partecipazione diretta dei cittadini diventa quindi una vera e propria forma di educazione civica attiva, che promuove la responsabilità collettiva e la coscienza costituzionale.Il referendum sulla riforma della giustizia diventa così un passaggio essenziale del sistema di pesi e contrappesi. Non è un voto sull’efficienza dei tribunali, ma sulla qualità della democrazia costituzionale e sul grado di indipendenza della giurisdizione. Difendere l’articolo 104 significa difendere il principio che nessuno, nemmeno chi governa, possa sottrarsi al giudizio della legge. In questo senso, il NO al referendum assume il valore di un atto civico e politico di responsabilità costituzionale, a tutela dello Stato di diritto, dei diritti dei cittadini e della capacità della magistratura di essere un presidio autonomo e imparziale.

Bibliografia

Per un approfondimento e la lettura di interventi puntuali e delle posizioni di magistrati e studiosi citati nel testo, sa titolo di esempio si possono consultare (i contenuti delle pagine web sono stati verificati il 4 gennaio 2026):

Ardita S., (2025),
https://www.ildubbio.news/news/carcere/23088/magistratura-indipendente-stop-alle-porte-girevoli-ardita-e-di-matteo-bocciano-la-riforma-del-csm.html

https://www.ilfattoquotidiano.it/2025/11/04/riforma-giustizia-gomez-ardita-pipitone/8183121/

Coordinamento per la Democrazia Costituzionale, (2025), Referendum, via con le firme per fermare il copo dii mano, https://www.officinadeisaperi.it/agora/politica-e-cultura/referendum-via-con-le-firme-per-fermare-il-colpo-di-mano-da-il-fatto/

Di Matteo A., (2025),
https://www.ilfattoquotidiano.it/2025/12/21/referendum-giustizia-di-matteo-critica-due-velocita-video/8234184/

https://www.ansa.it/sicilia/notizie/2025/12/01/di-matteo-riforma-della-giustizia-e-contro-la-magistratura_14cd5ef5-dd45-45da-95a5-d033ec3700ec.html

https://www.antimafiaduemila.com/home/primo-piano/107179-una-riforma-contro-la-magistratura-di-matteo-avverte-sui-rischi-della-separazione-delle-carriere.html

Ferrajoli, L. (2007), Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia, Bari: Laterza.

Gallo D., (2025), “La giustizia separata e indebolita”, https://www.libertaegiustizia.it/2025/01/23/69192/

Gonzato F., (2025), “Che cosa pensano gli esperti della riforma costituzionale della giustizia”, https://pagellapolitica.it/articoli/opinioni-esperti-riforma-giustizia-separazione-carriere

Villone M. (2025), “Giustizia, tre ragioni per votare no al referendum”, in La Repubblica-Napoli, 27 dicembre, https://napoli.repubblica.it/commenti/2025/12/27/news/giustizia_tre_ragioni_per_votare_no_al_referendum-425062141/

 

 

 

 

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