di Giuliano Laccetti
Riassunto
Il contributo analizza politicamente il caso delle sanzioni statunitensi contro Thierry Breton e lo mette in relazione critica con le misure restrittive adottate dall’Unione europea nei confronti di Jacques Baud. Più che sul piano tecnico-giuridico, l’argomentazione si concentra sulla dimensione politica della sovranità, del potere regolatorio e della gestione del dissenso nello spazio euro-atlantico. L’articolo mostra come le sanzioni personali diventino strumenti di pressione politica e di disciplinamento simbolico, colpendo non tanto comportamenti illeciti quanto posizioni pubbliche e discorsive. Attraverso il riferimento alla teoria dello spazio pubblico di Jürgen Habermas, si evidenzia il rischio che la neutralizzazione amministrativa del dissenso comprometta la credibilità democratica e deliberativa dell’Unione europea.
Parole chiave: sovranità europea; sanzioni politiche; dissenso; spazio pubblico; democrazia deliberativa
Il caso delle sanzioni statunitensi contro Thierry Breton ha prodotto in Europa una reazione di sdegno che non può essere liquidata come mera indignazione retorica o riflesso identitario. Colpire con il divieto di ingresso un ex commissario europeo per aver promosso norme valide nell’intero mercato unico — il Digital Services Act, il Digital Markets Act e l’AI Act — non rappresenta soltanto un atto di protervia diplomatica, ma segnala una tensione politica profonda tra concezioni antagoniste della sovranità e della regolazione globale. Gli Stati Uniti, attraverso tale misura, non sanzionano un illecito giuridicamente accertato, bensì l’esercizio della sovranità normativa europea; colpiscono un funzionario che ha agito nel pieno delle proprie prerogative istituzionali, contribuendo alla definizione di regole volte a limitare il potere delle grandi piattaforme digitali e a tutelare diritti fondamentali nello spazio europeo (Breton, 2023; Commissione europea, 2022).
L’atto si inscrive in una logica ormai consolidata di proiezione extraterritoriale del potere statunitense, nella quale la sanzione individuale diventa strumento di pressione politica indiretta. Non è tanto in discussione la legittimità formale della misura secondo il diritto interno americano, quanto il suo significato politico: la trasformazione della sanzione personale in segnale disciplinare rivolto a un altro ordinamento. In questo senso, la misura contro Breton funziona come messaggio politico preventivo: l’autonomia regolatoria europea, quando incide su interessi economici e tecnologici strategici, può essere contrastata non sul piano del negoziato istituzionale, ma colpendo i soggetti che incarnano quella scelta politica.
Di fronte a un gesto di tale portata, l’Unione europea non può limitarsi a proteste simboliche. È in gioco non solo la tutela personale di Breton, ma il principio politico secondo cui le istituzioni europee devono poter esercitare le proprie funzioni senza subire ritorsioni individuali da parte di potenze esterne. In assenza di contromisure credibili, la capacità regolatoria dell’UE rischia di essere progressivamente indebolita da una forma di deterrenza informale che agisce non sulle norme, ma sui decisori, introducendo una responsabilità personale di fatto per scelte collettive e democraticamente legittimate.
Proprio questa vicenda, tuttavia, impone un esercizio di riflessività critica. Mentre si condannano — giustamente — le sanzioni statunitensi contro Breton, l’Unione europea ha adottato misure che sollevano interrogativi analoghi sul piano politico. Il caso di Jacques Baud, ex colonnello dell’esercito svizzero ed ex analista di intelligence, inserito nei regimi sanzionatori europei con l’accusa di essere “filorusso” e di diffondere narrazioni favorevoli a Mosca, è in tal senso emblematico. Qui l’addebito non riguarda comportamenti materiali o azioni verificabili, ma esclusivamente posizioni discorsive: analisi critiche della guerra in Ucraina, della strategia occidentale e del ruolo della NATO, espresse nello spazio pubblico attraverso libri, articoli e interviste.
Baud non ha beneficiato di un contraddittorio preventivo effettivo. Le misure adottate — congelamento di beni, divieto di transazioni e restrizioni alla mobilità — sono sanzioni amministrative decise sulla base di valutazioni politiche e securitarie. Il punto centrale, tuttavia, non è la legittimità del contrasto alla disinformazione in quanto tale, che rientra pienamente nelle prerogative di uno spazio pubblico democratico, bensì il salto qualitativo che conduce dal confronto discorsivo alla sanzione personale, un vero e proprio “atto” politico: la sanzione non interviene su un’azione, ma su un discorso; non punisce un comportamento, ma neutralizza una posizione ritenuta destabilizzante per l’ordine simbolico e strategico dell’Unione.
La vicenda ha generato un dibattito significativo anche in Svizzera. Interrogazioni parlamentari hanno evidenziato il rischio che la rapida etichettatura di posizioni divergenti come “disinformazione” sostituisca il confronto pubblico con la neutralizzazione amministrativa del dissenso. In questo contesto, la scelta delle autorità federali svizzere di non adottare le misure europee — sostenendo che alle affermazioni controverse si debba rispondere con i fatti e non con il divieto — segnala un approccio politicamente alternativo, fondato sull’idea che la verità pubblica emerga dal conflitto argomentativo e non dall’esclusione preventiva.
Il nodo politico emerge qui con particolare evidenza. Jacques Baud non ha esercitato potere pubblico, non ha promosso leggi, non ha favorito interessi stranieri in modo dimostrabile: ha espresso idee. Idee radicalmente critiche della narrazione dominante, ma pur sempre idee. Sanzionarlo significa trasformare il dissenso analitico in colpa politica e l’opinione in un illecito simbolico. Potremmo dire che questo segnala un’estensione delle tecnologie di sicurezza al governo dei discorsi. Non si colpisce ciò che si fa, ma ciò che si dice, in quanto ritenuto potenzialmente destabilizzante per l’ordine politico: il discorso viene percepito come minaccia all’unità narrativa e strategica (Foucault, 2007).
Il confronto con il dibattito interno all’Unione rende la contraddizione ancora più evidente. Le posizioni di Baud non si discostano sostanzialmente da quelle espresse da studiosi europei come Angelo D’Orsi: critica della guerra in Ucraina, contestazione dell’allargamento della NATO, giudizio severo sul ruolo dell’UE e degli Stati Uniti. La differenza non è contenutistica, ma politica: D’Orsi, in quanto cittadino dell’Unione, beneficia delle tutele proprie dello spazio europeo; Baud, cittadino di uno Stato terzo, diventa invece sanzionabile per le stesse idee. La libertà di espressione assume così una configurazione differenziale, legata allo status politico del soggetto e non al contenuto del discorso.
Seguendo Habermas (Habermas, 2013), questa dinamica è particolarmente problematica per la tenuta dello spazio pubblico europeo. La legittimità democratica, nella prospettiva deliberativa, dipende dalla possibilità che le pretese di validità circolino liberamente e vengano sottoposte a critica argomentata. Quando le posizioni dissenzienti non vengono confutate ma amministrativamente neutralizzate, lo spazio pubblico si trasforma da luogo del confronto in ambito di gestione securitaria del consenso. La coercizione prende il posto della persuasione, e il diritto smette di essere il medium del discorso democratico per diventare strumento di governo del dissenso.
Il parallelismo tra i casi Breton e Baud mette così in luce una tensione politica strutturale nell’azione dell’Unione europea. La sovranità normativa viene rivendicata con forza verso l’esterno, ma si incrina quando il dissenso critico proviene da soggetti collocati ai margini dello spazio di cittadinanza europea. In questa frattura si manifesta anche il limite geopolitico dell’Unione: un potere normativo avanzato, capace di produrre regole globali, ma privo di una piena sovranità politica nello “spazio” che comprende anche gli Usa, in cui tali regole invece dovrebbero essere difese.
Se la libertà di pensiero è difesa come valore universale solo quando coincide con l’appartenenza istituzionale, essa perde il suo fondamento politico e si riduce a prerogativa condizionata. Difendere il pluralismo e il conflitto argomentativo non è soltanto un’esigenza etica: è una condizione essenziale per la credibilità politica dell’Unione europea come spazio democratico.
Riferimenti Bibliografici
Breton, T. (2023). Digital PlatformsasRegulatedEntities: Our Single Market, Our Rules, European Commission, https://commission.europa.eu/system/files/2023-05/Digital_Platforms_as_Regulated_Entities__our_Single_Market__our_rules___Annual_Conference_of_the_European_Commission_Legal_Service___Speech_by_Commissioner_Thierry_Breton.pdf (consultato 26 dicembre 2025).
Commissione europea (2022). The Digital Services Act. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-services-act (consultato 26 dicembre 2025).
Consiglio d’Europa (2022). Guide on Article 10 of the European Convention on Human Rights,
https://rm.coe.int/guide-on-article-10-freedom-of-expression-eng/native/1680ad61d6 (consultato 26 dicembre 2025).
Foucault, M. (2007). Sicurezza, territorio, popolazione. Corso al Collège de France (1977-1978), Milano: Feltrinelli.
Habermas, J. (2013). Fatti e norme. Contributi a una teoria discorsiva del diritto e della democrazia, Bari: Laterza.
